Esecuzione forzata in Italia
Conseguenze processuali in caso di omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o di omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra
11 Aprile 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7676/26, pubblicata in data 30 marzo 2026, ha confermato che l’improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell’omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione ‘atipica’; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell’esecuzione, ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi.
Ne consegue che il reclamo, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall’art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l’instaurazione del giudizio a cognizione piena.
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