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Esecuzione forzata in Italia di Marco Sposini

Esecuzione forzata in Italia

di Marco Sposini

L’esecuzione civile e commerciale


Il compenso ai dottori commercialisti e agli esperti contabili per le attività di custodia di partecipazioni societarie pignorate

3 Aprile 2026

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6600/26, pubblicata in data 19 marzo 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:

“al dottore commercialista o esperto contabile, nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l’attività di custodia deve essere liquidato ai sensi del disposto dell’art. 19 D.M. n. 140/2012, ma detto compenso non potrà superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato, secondo il limite indicato dal disposto dell’art. 4 ultimo comma del D.M. n. 80/2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost.”.

Il testo è disponibile qui


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