Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
La determinazione dell’esatto ammontare del credito in forza dell’atto di precetto
19 Aprile 2026
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9320/26, pubblicata in data 13 aprile 2026, considerato che, a norma dell’art. 480, comma primo cod. proc. civ., l’intimazione di cui all’atto di precetto deve avere ad oggetto l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, ha confermato, tra l’altro, che:
i- nel caso di esecuzione forzata per somme di denaro, l’esatto importo del credito può essere individuato mediante elementi risultanti dallo stesso atto di precetto (quali la data dei pagamenti parziali e delle relative date e della decorrenza e dei criteri di calcolo degli interessi) ovvero risultanti dal titolo esecutivo;
ii- residua un margine di valutazione della sufficienza dei dati e degli elementi in base ai quali ricostruire l’oggetto dell’intimazione (rimesso all’apprezzamento del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se privo di evidenti vizi logici o giuridici).
Sulla base di ciò, è formulato il seguente principio di diritto:
“Con riferimento all’indicazione dell’obbligo da eseguire, ai sensi dell’art. 480, comma primo cod. proc. civ., la nullità dell’atto di precetto deriva dalla mancata indicazione dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo e, quindi, per l’esecuzione forzata per somme di denaro dalla assoluta mancanza di elementi per la determinazione del credito. Al fine dell’individuazione dell’importo del quale è intimato il pagamento il precetto è integrabile con elementi risultanti dall’atto stesso o da quanto risulta dal titolo esecutivo richiamato”.
Il testo è disponibile qui
