Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
La correzione di errore materiale nel titolo esecutivo già notificato
21 Giugno 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17354/26, pubblicata in data 1° giugno 2026, ha confermato che il principio secondo cui il titolo esecutivo deve sussistere al momento dell’avvio dell’azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell’esecuzione, è rispettato quando, posta a base dell’esecuzione una sentenza costituente titolo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta a seguito di procedimento ex art. 287 c.p.c. (che ha natura meramente amministrativa) e l’esecuzione prosegua sulla base della parte corretta della sentenza. Infatti, la correzione di errore materiale non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo e non occorre, quindi, la notificazione del titolo emendato.
Qualora si assuma, invece, che, mediante la correzione della sentenza, si sia dato luogo ad una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai sensi dell’art. 288, quarto comma, c.p.c.. In tal caso, in mancanza di impugnazione (o di suo rigetto, anche in rito), l’esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base della parte corretta della sentenza.
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