Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
La notificazione dell’atto di pignoramento presso il domicilio eletto dal debitore nel contratto di mutuo fondiario
27 Giugno 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20744/26, pubblicata in data 18 giugno 2026, ha confermato che l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata. Ne consegue che la notificazione dell’atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ., presso il domicilio eletto, è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell’art. 617 cod. proc. civ. per proporre l’opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell’atto di pignoramento.
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