Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
Il compenso ai dottori commercialisti e agli esperti contabili per le attività di custodia di partecipazioni societarie pignorate
3 Aprile 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6600/26, pubblicata in data 19 marzo 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:
“al dottore commercialista o esperto contabile, nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l’attività di custodia deve essere liquidato ai sensi del disposto dell’art. 19 D.M. n. 140/2012, ma detto compenso non potrà superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato, secondo il limite indicato dal disposto dell’art. 4 ultimo comma del D.M. n. 80/2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost.”.
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