Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
Nullità insanabile dell’atto di precetto per omessa menzione del provvedimento di declaratoria di esecutorietà di decreto ingiuntivo
5 Dicembre 2025
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31447/25, pubblicata in data 2 dicembre 2025, ha formulato il seguente principio di diritto:
“Nell’espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che – dopo la sua emanazione – ha disposto l’esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l’intimato abbia acquisito aliunde), l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi”.
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