Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
L’opposizione per contestare la mancata o generica specificazione nell’atto di precetto dei criteri di calcolo degli interessi moratori
25 Luglio 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23933/26, pubblicata in data 23 luglio 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:
“In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell’atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale, integra un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (e non un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.), in quanto attiene alla regolarità formale dell’atto (e non all’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata). Poiché il precetto è un atto integrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo presupposto, l’intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado di individuare l’esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l’analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito”.
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