Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
L’opposizione ex art. 619 c.p.c. del terzo acquirente di bene immobile pignorato in pendenza di procedura esecutiva
14 Febbraio 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2679/26, pubblicata in data 7 febbraio 2026, ha confermato il principio, secondo cui il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione dell’art. 2913 c.c., il quale, sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, c.p.c..
Il terzo acquirente, potrà, pertanto, esperire l’opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione, e, inoltre, potrà partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell’espropriazione.
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