Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
L’opposizione agli atti esecutivi proponibile dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione
13 Dicembre 2025
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32376/25, pubblicata in data 11 dicembre 2025, ha formulato il seguente principio di diritto:
“Nel procedimento di pignoramento presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 cod. proc. civ.) proposta dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione è ammissibile non solo nelle ipotesi limitate previste dall’art. 548, ultimo comma, cod. proc. civ. (mancanza di tempestiva conoscenza), ma anche per far valere vizi propri dell’atto, (come quelli relativi alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio). Invero, il terzo pignorato, anche se non ha reso la dichiarazione, conserva un legittimo interesse ad agire (ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.) per far valere i vizi propri dell’ordinanza di assegnazione, in quanto il suo interesse è volto a determinare il giusto soggetto a cui il debito deve essere corrisposto, ottenendo l’effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, che abbia dichiarato la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato basandosi solo su questioni subordinate (come l’esorbitanza del quantum debeatur) incorre nel vizio di omessa pronuncia se non valuta anche la domanda principale di detto terzo pignorato relativa all’illegittimità dell’ordinanza derivante da vizi propri dell’atto (come la errata applicazione del meccanismo di ficta confessio)”.
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