Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
L’efficacia esecutiva del contratto di mutuo
17 Ottobre 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26697/26, pubblicata in data 12 ottobre 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:
“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo (avente natura reale ed efficacia obbligatoria) e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione del capitale, l’elemento della traditio rei e la conseguente acquisizione della disponibilità giuridica della somma in favore del mutuatario si realizzano anche nell’ipotesi in cui la somma mutuata, contestualmente erogata ed accreditata, sia immediatamente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso l’istituto erogante a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali o del consolidamento dell’ipoteca; ciò in quanto la costituzione della cauzione presuppone l’avvenuto conseguimento della disponibilità giuridica e l’esercizio del potere di disposizione della res da parte del mutuatario”.
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