Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
La notifica del pignoramento in estensione presso il procuratore del debitore
6 Settembre 2025
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23756/25, pubblicata in data 23 agosto 2025 – considerato che, in sede di pignoramento, l’invito al debitore ad eleggere domicilio, ai sensi del secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ., ai fini delle successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette, è previsto solo a tutela del creditore, tende a garantire la speditezza del procedimento e riguarda qualsiasi atto del processo esecutivo – ha formulato il seguente principio di diritto:
“In assenza di espressioni univoche che limitino, in una procura generale alle liti correlata all’elezione di domicilio prevista dal secondo comma dell’art. 492 cod. proc. civ., il potere del procuratore del debitore esecutato o l’elezione medesima, è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il medesimo”.
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