Salta al contenuto
Home
Profilo
Articoli
Newsletter
Home
Profilo
Articoli
Newsletter
Esecuzione forzata in Italia di Marco Sposini

Esecuzione forzata in Italia

di Marco Sposini

L’esecuzione civile e commerciale


Il risarcimento del danno derivante dal mancato versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene pignorato

22 Febbraio 2026

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2309/26, pubblicata in data 4 febbraio 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:

“Il risarcimento del danno, previsto dagli artt. 587, cpv, e 509, cod. proc. civ., pari alla differenza tra l’importo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e il prezzo che si ricava a seguito della vendita forzata realizzata a seguito della decadenza dello stesso, sorgendo nel processo esecutivo dalla violazione di un obbligo inserito nella relativa serie procedimentale, attiene ad un danno subìto dai creditori, procedenti od intervenuti, nell’interesse dei quali quel processo è instaurato al fine di soddisfarne le ragioni creditorie.

Di conseguenza, il procedimento di accertamento del relativo diritto e il titolo formato ai sensi dell’art. 177, disp. att., cod. proc. civ., rispettivamente si svolge e si pronuncia a loro esclusivo vantaggio e, pertanto, a maggior ragione ove gli stessi siano integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non ha il debitore diritto di ottenere dal giudice dell’esecuzione l’emissione a proprio vantaggio del decreto ivi previsto”.

Il testo è disponibile qui


Navigazione articoli

Precedente Precedente
Istruzioni per il deposito telematico degli atti di esecuzione presso l’UNEP del Tribunale di Napoli Nord
SeguenteContinua
Istruzioni per il deposito telematico degli atti di esecuzione presso l’UNEP del Tribunale di Forlì

© 2025-2026 Esecuzione forzata in Italia di Marco Sposini

P.IVA 13173280150

info@esecuzioneforzatainitalia.it

Cookie Policy   Privacy Policy

Scorri in alto