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Esecuzione forzata in Italia

Esecuzione forzata in Italia


Contratto di locazione dell’immobile pignorato stipulato dal custode giudiziario

14 Marzo 2026

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5330/26, pubblicata in data 9 marzo 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:

“Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., è trasferito all’(ex)esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell’art. 111 c.p.c., è legittimato a proseguire l’azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero”.

Il testo è disponibile qui


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