Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
La non operatività nella fase di esecuzione del principio della ultrattività del mandato alle liti
16 Maggio 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14202/26, pubblicata in data 14 maggio 2026, ha formulato il seguente principio di diritto:
“In tema di rappresentanza processuale, il principio della cosiddetta ultrattività del mandato alle liti – per il quale l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo (quale l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) da parte del difensore costituito stabilizza la posizione giuridica della parte nel processo – opera esclusivamente all’interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l’evento si è verificato e non è stato dichiarato. Tale principio non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto rispetto alla cognizione. Ne consegue che, intervenuta l’estinzione della società, l’attività difensiva volta a promuovere l’esecuzione forzata o a resistere all’opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria per il giudizio di cognizione, essendo invece necessario il conferimento di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell’ente estinto”.
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