Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
L’opposizione avverso il cumulo dei mezzi di espropriazione
9 Maggio 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12985/26, pubblicata in data 6 maggio 2026, ha confermato il principio, secondo cui l’opposizione ex art. 483 c.p.c. rientra nel novero dei c.d. reclami esecutivi (rimedi interni al processo esecutivo, finalizzati a reagire all’eccesso nell’espropriazione) e non ha, dunque, ad oggetto la contestazione del diritto a procedere esecutivamente (an exequatur) o della regolarità formale degli atti esecutivi (quomodo exequatur).
Il giudice dell’esecuzione deve, pertanto, stabilire – con una valutazione essenzialmente discrezionale – se sussiste uno squilibrio tra il vincolo imposto al debitore con il pignoramento e il vantaggio che il ceto creditorio ha diritto di conseguire con l’azione esecutiva.
Ne consegue che la proposizione dell’istanza non determina l’instaurazione di un giudizio oppositivo in senso proprio (ovvero di una delle parentesi cognitive strutturalmente legate all’esecuzione forzata ma autonome rispetto ad essa), ma sollecita l’emanazione di un “atto esecutivo” (un provvedimento nel corso del procedimento di espropriazione cui la legge attribuisce la veste formale dell’ordinanza non impugnabile).
Tale ordinanza è assoggettata allo strumento di controllo (generale e residuale) dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non è, quindi, suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..
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