Esecuzione forzata in Italia
di Marco Sposini
L’esecuzione civile e commerciale
La regolamentazione delle spese legali del subprocedimento per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione
26 Luglio 2025
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20893/25, pubblicata in data 23 luglio 2025, ha confermato che la procedura di sospensione di cui all’art. 373 cod. proc. civ. ha natura e funzione cautelare ed è strutturalmente incidentale rispetto al giudizio di legittimità.
Ne consegue che, al fine della regolamentazione delle spese legali, il criterio della soccombenza deve essere riferito ed applicato tenuto conto dell’esito del giudizio di legittimità e non di tale subprocedimento.
Sulla base di ciò, è stato formulato il seguente principio di diritto:
“La disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. è informata al principio della soccombenza riferito all’esito finale del giudizio, sicché non ha diritto alla refusione delle stesse la parte ricorrente la cui istanza di sospensione dell’esecuzione sia stata accolta dal giudice a quo ma il cui ricorso per cassazione sia stato rigettato”.
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