Salta al contenuto
Home
Profilo
Articoli
Newsletter
Home
Profilo
Articoli
Newsletter
Esecuzione forzata in Italia di Marco Sposini

Esecuzione forzata in Italia

di Marco Sposini

L’esecuzione civile e commerciale


Conseguenze processuali in caso di omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita

20 Dicembre 2025

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32799/25, pubblicata in data 16 dicembre 2025, ha confermato che, nell’espropriazione forzata, l’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita ex art. 497 cod. proc. civ. determina la perdita di efficacia del pignoramento ed integra una causa positivamente tipizzata di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore.

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigetti la relativa eccezione sollevata dal debitore è, pertanto, assoggettato esclusivamente al rimedio del reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., restando esclusa la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il testo è disponibile qui


Navigazione articoli

Precedente Precedente
Esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Tivoli
SeguenteContinua
Istruzioni per la presentazione dell’istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. presso l’UNEP del Tribunale di Como

© 2025-2026 Esecuzione forzata in Italia di Marco Sposini

P.IVA 13173280150

info@esecuzioneforzatainitalia.it

Cookie Policy   Privacy Policy

Scorri in alto