Esecuzione forzata in Italia
Conseguenze del tardivo deposito dell’attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento
29 Ottobre 2025
A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Milano in data 26 novembre 2024, per la risoluzione della seguente questione di diritto: “se la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento ex art. 557 cod. proc. civ. (e 196-novies, secondo comma, disp. att., cod. proc. civ.), sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile”, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28513/25, pubblicata in data 27 ottobre 2025, ha così stabilito:
“L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti”.
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